Quali sono le funzioni dell'Ispettore Generale

Le funzioni dell'Ispettore sono esplicitate principalmente nella legge n°68 del 04-03-1982, che all'art.1 dice: "Negli Istituti di Prevenzione e di Pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più Cappellani."
"Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico all'Ispettore dei Cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n°323.
"

Ma queste non terminano qui, infatti all'art.4, 1° comma, della stessa legge è scritto: "L'incarico ai Cappellani è conferito con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia sentito il parere dell'Ispettore dei Cappellani e del competente Ispettore Distrettuale degli Istituti di Prevenzione e di Pena per adulti e previo nulla osta dell'ordinario diocesano."

All'art.7, 1° comma, la legge continua: "Il direttore dell'Istituto, quando ritenga che il comportamento del Cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'Ispettore dei Cappellani il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'Ispettore Distrettuale."

L'articolo prosegue richiedendo il parere dell'Ispettore dei Cappellani nelle decisioni in ordine alle sanzioni disciplinari da comminare eventualmente ai Cappellani.

L'art.8 poi prevede che l'Ispettore dei Cappellani sia uno dei componenti la Commissione di Disciplina, nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro della Giustizia.

L'art.14, infine, richiede il parere dell'Ispettore dei Cappellani nel caso in cui un Cappellano debba assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, per infermità documentata che comporti un assenza da due a dieci mesi, o per motivi di carattere pastorale, privati e di studio fino a tre mesi.

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